Normativa antifurti e impianti antintrusione


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Numerose sono le norme vigenti in campo di antintrusione e di antifurti. Poiché quando si decide di installare un impianto di antifurti ci si aspetta che questo sia stato fatto a “regola d’arte” è necessario conoscere la normativa applicabile in questo campo per capire se l’impianto risponde alle norme imposte dalla legge; di seguito le principali norme, leggi e normative che si applicano in campo di antifurti.

Decreto 37/08

Il Decreto 37/08, che abroga quasi tutta la legge 46/90, definisce i requisiti tecnico professionali degli operatori del settore e sopratutto degli installatori, l’obbligo di progettazione degli impianti e alcune specifiche di conformità alla norme di Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea.

Legge 46/90

La legge 46/90, valida ancora in alcuni suoi articoli, è la legge italiana emanata per regolamentare la sicurezza degli impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere. Infatti all’art. 7 vengono esposti i criteri per la realizzazione dei sistemi antintrusione e antieffrazione. La legge italiana fa riferimento alle norme del Comitato Elettrotecnico Italiano, le norme CEI e in particolare alla norma CEI 79-3.

Normativa CEI 79-3

La legge CEI 79-3, aggiornata a maggio 2012 è specifica sugli impianti di allarme intrusione e rapina. La normativa ha lo scopo di descrivere la progettazione, la realizzazione, l’impianto, il collaudo e la manutenzione degli impianti di allarme antintrusione e rapina in modo da stabilire i criteri adatti ed evitare al minimo gli allarmi non conformi.

Le principali novità dell’aggiornamento riguardano l’allineamento con la terminologia e la nomenclatura e con la logica di classificazione dei sistemi di allarme intrusione e rapina definiti dalla Norma CEI EN 50131-1 a cui si aggiungono alcune sezioni tratte dalla guida di applicazione della normativa CEI CLC/ TS 50131-7:2010.

La normativa CEI 79-3 classifica gli impianti su 3 livelli di prestazione e 5 categorie di tipologie di rischio: unità abitativa (commerciale), cassaforte, caveau (locale corazzato), insediamento industriale (commerciale) e unità abitativa isolata. L’impianto viene analizzato nei suoi 3 sottosistemi che lo compongono: sottosistema rivelatori, sottosistema apparati centrali e opzionali e sottosistema dispositivi di allarme. Utilizzando le tabelle indicate è possibile risalire direttamente al livello di prestazione di ciascun sottosistema in funzione del grado di sicurezza, del tipo e della disposizione dei componenti.

Un aspetto aggiuntivo a carattere innovativo è stato introdotto da quest’edizione della norma ed è un allegato informativo che descrive le competenze delle persone responsabili della valutazione del rischio, della progettazione, dell’installazione, della manutenzione e riparazione di un impianto di allarme antintrusione, con il dettaglio della qualifica e della formazione richiesta.

Nonostante la normativa sia dettagliata in tutte le sue parti, non esistono delle vere e proprio prescrizioni ma solo dei “consigli” , si nota infatti la ricorrenza dei termini “dovrebbe” “dovrebbero”.

Dichiarazione di conformità

Ovviamente la dichiarazione CE di conformità deve essere presente sugli impianti che si installano, tale dichiarazione infatti garantisce che il prodotto è conforme alle direttive europee applicabili in materia di impianti antifurti.

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